NULLA OSTA / ATTIVITÀ EXTRA-ISTITUZIONALI

Nulla osta e autorizzazioni per incarichi extraistituzionali — Guida per il personale docente UNICT

Il regolamento si applica a:

- professori ordinari, straordinari e associati;
- ricercatori a tempo indeterminato (confermati e non confermati) e a tempo determinato;
-  assistenti ordinari del ruolo a esaurimento.

Sono esclusi i docenti dell'area medica convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente allo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale resta ferma la normativa speciale in materia.

Definizione di incarico extraistituzionale

Si intende per incarico extraistituzionale qualsiasi incarico, anche occasionale, che:

- non rientra nei compiti e doveri d'ufficio;
- è svolto per conto di soggetti pubblici o privati diversi dall'Università;
- non comporta vincolo di subordinazione;
- non rientra nella disciplina del "conto terzi".

Regime differenziato in base all'impegno: tempo pieno e tempo definito

Personale a tempo pieno

Al personale a tempo pieno non è consentito lo svolgimento di attività libero-professionali in senso proprio, ovvero attività non rientranti nei compiti d'ufficio, prestate a favore di terzi, che presuppongano l'iscrizione ad albi professionali o abbiano carattere di abitualità, sistematicità e continuità.

Attività liberamente esercitabili, previa sola comunicazione preventiva al Rettore (nessuna autorizzazione richiesta):

- valutazione e referaggio;
- partecipazione a organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, di enti pubblici territoriali e di enti di ricerca;
- partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore;
- lezioni o seminari di carattere occasionale, non configurabili come corsi o moduli didattici;
- collaborazione scientifica e consulenza in qualità di esperto della disciplina, incluse le consulenze tecniche di parte, svolte occasionalmente e concluse con parere, relazione o studio, anche in regime di partita IVA;
perizie giudiziarie;
- partecipazione a concorsi di progettazione;
- comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
- attività di formazione rivolta a dipendenti della pubblica amministrazione;
- partecipazione a commissioni di concorso o di esame quando la presenza di docenti universitari sia imposta da norma;
- attività artistica o sportiva non svolta a titolo professionale;
- incarichi per i quali il docente sia posto in aspettativa, comando o fuori ruolo.

Qualora tali incarichi non siano retribuiti ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, non è richiesta nemmeno la comunicazione al Rettore.

Attività soggette ad autorizzazione preventiva del Rettore:

- incarichi per funzioni di ricerca e didattica configurabili come corsi o moduli didattici presso università o enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- cariche direttive o amministrative in spin-off o start-up dell'Ateneo;
- compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
- attività svolte per conto di amministrazioni dello Stato o organismi a prevalente partecipazione statale, in qualità di esperto disciplinare;
- partecipazione, senza poteri gestionali, a organi di enti pubblici o privati;
- partecipazione a commissioni di concorso o di esame non rientranti nei casi di libero esercizio;
- partecipazione a commissioni giudicatrici di procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- attività di arbitro o di segretario di arbitrato.

Personale a tempo definito

Il personale a tempo definito può svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, a condizione che non determinino situazioni di conflitto di interesse. È previsto l'obbligo di comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali.

Restano soggette ad autorizzazione del Rettore:

- lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri (art. 6, comma 12, L. 240/2010);
- gli incarichi per funzioni di ricerca e didattica, configurabili come corsi o moduli didattici, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

Doppia affiliazione individuale: la durata massima è di due anni, rinnovabile previa verifica annuale, da parte del dipartimento di afferenza, del rispetto degli obblighi istituzionali. È richiesta l'esplicita indicazione dell'affiliazione all'Università di Catania, come affiliazione principale, in pubblicazioni, banche dati (es. Scopus, Clarivate) e occasioni di partecipazione a eventi nazionali e internazionali. Il personale a tempo pieno che intenda avvalersi della doppia affiliazione individuale è tenuto a optare preventivamente per il regime di tempo definito, presentando istanza entro il 30 aprile di ogni anno, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno accademico successivo.

Attività in ogni caso non consentite

- Esercizio del commercio e dell'industria.
- Incarichi che determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università, inclusi gli incarichi reiterati dallo stesso committente o che comportino un impegno orario extraistituzionale complessivo superiore a 400 ore annue.
- Incarichi che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo o siano in contrasto con i suoi fini istituzionali.
- Attività formativa, didattica o di assistenza didattica a pagamento, finalizzata alla preparazione di esami universitari o al completamento dei curricula di studio, prestata per conto di società, enti o organismi che offrano tali servizi agli studenti.
- Incarichi di patrocinio o assistenza legale, ovvero di consulenza tecnica, in controversie giudiziarie nelle quali sia controparte l'Ateneo.
- Cumulo di impieghi pubblici o privati non consentito dalla normativa vigente.

Procedura di richiesta dell'autorizzazione

Soggetto proponente: la richiesta può essere inoltrata dal docente interessato oppure dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico.
Destinatario: il Rettore, anche a mezzo posta elettronica.
Tempistica: con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività e, in ogni caso, prima dell'accettazione dell'incarico.
Contenuto della richiesta:

- nominativo del docente;
- soggetto conferente, con denominazione e Partita IVA o Codice Fiscale;
- oggetto dell'incarico;
- modalità di svolgimento: decorrenza, luogo, durata, impegno richiesto;
- importo del compenso, anche se presunto.

 

Dichiarazione integrativa: è richiesta l'indicazione dell'eventuale contemporaneo svolgimento di altri incarichi già conferiti o autorizzati.

 

Organi competenti e termini

L'autorizzazione è rilasciata dal Rettore, previa acquisizione del parere favorevole del Direttore del Dipartimento di afferenza, il quale verifica la conformità della prestazione al campo disciplinare del docente e la compatibilità con gli obblighi istituzionali.
Per il personale che ricopre cariche monocratiche, l'autorizzazione è concessa dal Consiglio di Amministrazione.
L'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, motivando l'eventuale diniego.
Decorso tale termine senza pronuncia:

qualora l'incarico sia conferito da una pubblica amministrazione, l'autorizzazione si intende accordata (silenzio-assenso);
in ogni altro caso, si intende negata.

 

Avverso il provvedimento di diniego, o in caso di mancata pronuncia nei termini, è ammessa richiesta motivata di riesame al Consiglio di Amministrazione, da presentare entro 15 giorni; il Consiglio si pronuncia in via definitiva nella prima adunanza utile.

Conseguenze dello svolgimento di incarichi non autorizzati

Lo svolgimento di un incarico in assenza della prescritta autorizzazione, o in condizione di incompatibilità, comporta il versamento del relativo compenso nel bilancio universitario, a incremento del fondo di produttività. L'Amministrazione, in via preliminare, diffida formalmente l'interessato affinché ponga fine alla situazione di incompatibilità o irregolarità entro il termine perentorio di quindici giorni, fermo restando il possibile avvio dell'azione disciplinare.

 

Sintesi operativa

Verificare se l'incarico proposto rientra tra le attività liberamente esercitabili, soggette a mera comunicazione, ovvero tra quelle soggette ad autorizzazione preventiva.
Ove sia richiesta l'autorizzazione, predisporre una richiesta scritta contenente tutti gli elementi previsti (committente, oggetto, durata, compenso).
Trasmettere la richiesta al Rettore, di norma per il tramite del Dipartimento di afferenza, che dovrà esprimere il proprio parere, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'attività.
Attendere il riscontro entro il termine di 45 giorni, astenendosi dall'avvio dell'incarico prima del rilascio dell'autorizzazione, salvo i casi in cui operi il silenzio-assenso.
In caso di diniego, valutare la presentazione di istanza di riesame al Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni.

 

Fonte ufficiale: https://www.unict.it/sites/default/files/files/248085%20Dr_signed.pdf

 

 

Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali

https://www.disum.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/A_modulo_i...